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Contratto di SWAP
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI "SWAP"
L’ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AL MERCATO DEI CAPITALI
Lo Swap è un accordo tra due parti che si scambiano flussi cedolari a date certe prestabilite calcolati su un somma sottostante detta capitale nozionale. La determinazione dei flussi di interesse da scambiarsi viene calcolata su un parametro sottostante, normalmente l'Euribor. La forma più semplice e diffusa di swap è appunto l’IRS (interest rate swap), con cui due parti si impegnano a scambiarsi, a date prestabilite, flussi di cassa, secondo uno schema convenuto, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.
Il nozionale costituisce solo l’importo sulla base del quale viene effettuato il calcolo degli interessi e non viene mai scambiato tra le parti.
In sintesi, lo swap è il contratto attraverso il quale due parti convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri (generalmente tassi di interesse e/o di cambio) ad un identico ammontare di riferimento (il capitale nozionale); di regola, alla scadenza o alle scadenze concordate, viene effettuato un unico pagamento, su base netta, in forza di una compensazione volontaria.
L’ìnterest rate swap può essere di due tipi: par o not par. Nella prima delle due ipotesi, in base alle previsioni di mercato -di norma determinate in base alle curve forward- il contratto inizialmente lascia le stesse possibilità di perdita e di guadagno per entrambi i contraenti, salvo le successive evoluzioni dei tassi di interesse che comunque non potranno mai corrispondere alle previsioni inziali -ragion per cui questi contratti vengono definiti aleatori- ed entrambi i contraenti, quindi, sanno, o devono sapere, di assumersi un rischio, appunto quello determinato dall’incertezza delle fluttuazioni dei tassi di interesse.
Nella seconda ipotesi, quella di swap not par ,in base alle previsioni di mercato inerenti il futuro andamento dei tassi parametrati con le curve forward, i contraenti non hanno le stesse possibilità di perdita e di guadagno, ma una delle due ne ha maggiori; in questo caso il mark to market ( valore di mercato del derivato) è negativo per uno dei contraenti. In tale ipotesi tale sbilanciamento iniziale deve essere compensato attraverso il versamento di una liquidità, detta up-front, da parte del contraente avvantaggiato a favore di quello svantaggiato.
Al fine di mitigare la rischiosità di un’operazione di swap, le parti possono accordarsi per stabilire dei limiti massimi e minimi al di sopra (cap) o al di sotto (floor) del quale il tasso variabile non potrà andare. Il cap rappresenta una garanzia per il soggetto che si obbliga a corrispondere il tasso variabile, in quanto può stabilire che se il tetto di riferimento, ad esempio L’Euribor, supererà una determinata soglia, comunque non pagherà più del cap; il floor rappresenta invece una garanzia per il soggetto che percepisce il tasso variabile, in quanto può stabilire che, se il tasso di riferimento scenderà al di sotto di una determinata soglia, comunque percepirà almeno il floor. L’opzione collar è una combinazione delle due innanzi esposte e prevede che il tasso variabile che viene pagato dal soggetto obbligato non può superare un tetto massimo o scendere al di sotto di una soglia minima.
La combinazione di opzioni innanzi descritte corrisponde alla formula detta plain vanilla, contratto di finanza derivata (swap) consentito agli enti locali, disciplinata dall’art.3 del D.M. 1.12 2003 n.389 con il quale è stato adottato il regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali degli enti locali consentito dall’art. 41 della L.28.12.2001 n.448, coordinato dal Ministero delle Finanze e già previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Contratti di SWAP COLLAR e DIGITAL COLLAR: differenza
I contratti proposti dalle banche agli enti locali e da questi ultimi sottoscritti sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, a due tipologie: i contratti di tipo collar (Caso 1), dove l'ente paga il tasso Euribor contenuto entro un certo tetto (appunto collar), e i contratti del tipo digital collar (Caso 2), dove l'ente è esposto al rischio che il tasso Euribor superi una determinata soglia, nel qual caso incorre in perdite rilevanti.
Ipotizziamo che l’ente sia indebitato con la Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso fisso del 5%, con un capitale nozionale che decresce secondo un piano di ammortamento lineare. L’Ente, in tal caso, non è esposto ad alcun rischio di variazione dei tassi e di conseguenza gli importi cedolari pagati per far fronte al servizio del debito non risentono del variare delle condizioni di mercato. Sottoscrivendo uno swap che comporta lo scambio del tasso fisso pagato a Cassa Depositi e Prestiti con un tasso variabile, si espone, invece, al rischio delle fluttuazioni dei mercati, rischio mitigato dalla presenza dell’opzione collar.
Caso 1 - Collar
Nozionale: 20.000.000
Data di stipula: 28/11/2004
Data di inizio: 01/01/2005
Data di scadenza: 31/12/2025
Comune paga:
3%
se Euribor 6 mesi <=3%
Euribor 6 mesi
se 3% < Euribor 6 mesi <=7%
7%
se Euribor 6 mesi > 7%
Banca paga: tasso Cassa Depositi e Prestiti (5%)
Frequenza pagamenti: semestrale
Pagamento cedolare netto al 31/12/2008: Euro 12.000
Il Caso 1 rappresenta un contratto Collar dove il comune si espone, come detto, a seguito della sottoscrizione dello swap, al rischio di rialzo del tasso Euribor. Tale rischio risulta controllato entro la soglia del 7%, al di là della quale il comune continua a pagare una cedola pari al 7%. Tale contratto risulta coerente con il D.M. n 389 del 1.12.2003: la finalità economica del contratto è quella di raggiungere un risparmio nei pagamenti cedolari, posto che i tassi di interesse si attestino al di sotto di quelli che si sarebbero pagati con il prestito originario contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ( nell’ esempio pari al 5%).
Caso 2 - Digital Collar
Nozionale: 20.000.000
Data di stipula: 28/11/2004
Data di inizio: 01/01/2005
Data di scadenza: 31/12/2025
Comune paga:
3%
se Euribor 6 mesi <=3%
Euribor + 100 bp
se 3% < Euribor 6 mesi <=5%
8%
se Euribor 6 mesi > 5%
Banca paga: tasso Cassa Depositi e Prestiti (5%)
Frequenza pagamenti: semestrale
Pagamento cedolare netto al 31/12/2008: Euro 300.000
Il Caso 2, per quanto apparentemente simile al Caso 1, presenta elementi tali da renderlo non conforme al D.M. n. 389 del 1.12.2003 e da esporre l’Ente locale al rischio di pagare ratei di interessi molto elevati. Qualora infatti l'Euribor 6 mesi superi la soglia del 5%, il rateo che l’Ente deve pagare fa un salto dal 6% (in corrispondenza dell'Euribor al 5%) all'8%. Questo salto, in fase di strutturazione del contratto, viene ottenuto introducendo un'opzione di tipo digital nella struttura iniziale del collar originario (di cui al Caso 1). Il D.M. 389/2003, alle lettere a) – f) dell'art. 3 non prevede la stipula di tali contratti i quali sono da considerarsi vietati ( in tal senso si è espressa la Corte dei Conti).

